Art. 9.
(Programmi di protezione della vittima di violenza).

      1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all'articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e di reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.
      2. I programmi di protezione sociale e di reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno dei figli a carico.
      3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e di reinserimento sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Pag. 9